La Cassazione ribadisce che non c’è alcuna correlazione tra vaccinazione e autismo

La Cassazione ribadisce che non c’è alcuna correlazione tra vaccinazione e autismo
20 Novembre 2017: La Cassazione ribadisce che non c’è alcuna correlazione tra vaccinazione e autismo 20 Novembre 2017

A circa tre mesi dall’ordinanza n. 18358 del 2017 (http://www.studiomiotto.com/vaccinazione-e-autismo-per-la-cassazione-non-ce-correlazione/), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di vaccini, confermando il suo precedente orientamento.

IL CASO. I genitori di un minore avevano adito il Tribunale di Pesaro, lamentando che il loro figlio aveva contratto “sindrome autistica” a causa della “somministrazione dei vaccini a lui praticati tra il 1998 e il 2003”.

Per tale motivo, avevano chiesto che il Ministero della Salute venisse condannato a corrispondergli l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992.

La domanda era stata accolta dal Giudice di primo grado, ma rigettata dalla Corte d’Appello di Ancona, che aveva recepito le conclusioni del c.t.u., secondo il quale era da escludersi “la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni”.

Avverso la decisione sfavorevole i genitori avevano proposto ricorso per cassazione, dolendosi che la Corte territoriale avesse “ignorato le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validità sul piano scientifico delle conclusioni”.

LA DECISIONE. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24959 del 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la Corte d’Appello aveva legittimamente “recepito l’analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello”.

Quest’ultime, infatti, non contenevano alcuna “palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medicané denotavano alcuna “omissione degli accertamenti strumentali dai quali … non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi”, sicché le censure che erano state loro rivolte dai ricorrenti costituivano “mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”.

La Corte di Cassazione ha poi rilevato che la scienza medica valorizzata dai ricorrenti e posta a fondamento del ricorso di legittimità, “pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione”, non forniva, tuttavia, “acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione … adottata” dal c.t.u..

In altri termini, ha ritenuto che i ricorrenti non avessero adempiuto all’onere, ch’era loro proprio, di provare “l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica”, perché nel caso di specie essi s’erano limitati a fornire la prova di un’ipotesi solamente “possibile”.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, ribadito che in base alle “nozioni correnti della scienza medica” non è possibile porre in correlazione con ragionevole probabilità scientifica l’autismo con le vaccinazioni, perché “l’eziologia di tale malattia, così come della stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulta tuttora in gran parte sconosciuta”.

Non può, dunque, ravvisarsi alcun nesso di causalità tra il primo e le seconde, né conseguentemente riconoscersi al presunto danneggiato alcun indennizzo.

  

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